Cassazione: Stalking condominiale aggravato da futili motivi

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8 Luglio 2021

Per la Suprema Corte, sussiste lo stalking condominiale aggravato quando c’è sproporzione tra le condotte di aggressori e aggrediti sulla base di futili motivi. di Annamaria Villafrate – Inammissibile il ricorso degli imputati, condannati dal giudice di secondo grado per stalking, percosse e lesioni personali contro una famiglia residente all’interno dello stesso condominio, responsabili, a loro dire, di fare troppo rumore. La Cassazione precisa che in questo caso il reato di stalking, non viene meno a causa delle condotte “offensive” delle persone offese, perché dalle prove emerge comunque una evidente sproporzione tra le azioni degli imputati e quelle attribuibili alle vittime. La condotta degli imputati è inoltre aggravata dai futili motivi perché provocata da una istigazione così lieve. Condanna per stalking La Corte d’Appello conferma la condanna di primo grado inflitta a una madre e ai due figli in relazione ai reati commessi a causa di aspri contrasti condominiali ai danni di altri condomini. Uno dei figli è stato condannato per atti persecutori, percosse e lesioni personali con aggravanti.

Mentre l’altro figlio e la madre esclusivamente per il reato di lesioni personali, sempre con aggravanti. Il ricorso in Cassazione L’avvocato difensore dei tre imputati ha fatto ricorso in Cassazione chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza per i reati ascritti a uno di loro, in quanto estinti a causa della morte di quest’ultimo. Inoltre chiede l’annullamento contestando: il reato di stalking perché gli scontri tra i vari condomini erano reciproci come dimostrato da diversi certificati medici degli imputati, la condanna per lesioni nei confronti della madre in quanto non corredata da prove attendibili, e l’aggravante dei futili motivi poiché la loro condotta non è sintomo di uno “sfogo” determinato da un impulso criminoso. Il difensore si oppone principalmente al “concetto di sproporzione” indicato nella sentenza in quanto generico ed applicato indistintamente, nonché alla negazione delle attenuanti generiche vista la natura condominiale del conflitto. Stalking condominiale aggravato se la condotta aggressiva è causata da futili motivi La Cassazione con sentenza n. 2727/2020 dichiara inammissibili i ricorsi della madre e di uno dei figli, annullando invece senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti dell’imputato defunto.

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Pertanto la Corte evidenzia un presupposto interpretativo errato in merito al reato di stalking, secondo il quale tale reato non sussisterebbe più quando le condotte sono reciproche. L’interpretazione dalla Corte non è così perentoria e rigida sul punto: “ed invero quand’anche le persone offese avessero attuato anch’esse condotte eteroaggressive nei confronti dell’imputato, ciò non legittimerebbe sic et simpliciter l’esclusione del reato, ma imporrebbe solo un più accurato onere di motivazione in capo al Giudice di merito.” La Corte d’Appello, dopo aver considerato infondate le altre motivazioni, ha evidenziato la condotta aggressiva, violenta e prevaricatrice degli imputati di entità tale da costringere le persone offese a cambiare le proprie abitudini. La Corte ritiene sproporzionata la reazione degli imputati rispetto allo stimolo esterno, consistente nei rumori prodotti dalla famiglia.

Gli Ermellini, concordando anche sulla negazione delle attenuanti, rilevano la corretta applicazione da parte della Corte d’Appello della giurisprudenza di legittimità per la quale “la circostanza aggravante dei futili motivi sussiste ove la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l’azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell’evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento.” Studio Cataldi

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